Statuto dell’Associazione

ART. 1 - Denominazione, sede e durata

È costituita fra i presenti, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, una associazione avente la seguente denominazione: “Cyber Strategy Initiative” da ora in avanti denominata “associazione”, con sede legale presso via Baiesi 76, 40011, Anzola dell'Emilia, Bologna e con durata illimitata. L’associazione ricomprenderà nella denominazione anche l’acronimo ETS con l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) allorquando istituito.

Il trasferimento della sede legale nell’ambito dello stesso comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto con delibera dell’Assemblea di modifica dello statuto. La durata dell’associazione è a tempo indeterminato.

 

ART. 2 - Scopo, finalità e attività

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi:

●        educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

L'Associazione non ha fini di lucro, neppure indiretto, e non può distribuire utili. Si propone di svolgere attività di utilità sociale a favore delle associazioni, dei soci e di terzi nel pieno rispetto della libertà e della dignità di tutti.

 

L'Associazione si propone di perseguire le seguenti finalità:

●        Favorire l’incontro di professionisti emergenti in cybersecurity provenienti da diversi ambiti e diversi background;

●        Divulgare informazioni e accrescere la conoscenza sui temi della cybersecurity;

●        Creare uno spazio di condivisione e confronto per professionisti emergenti;

●        Facilitare il dialogo e l’incontro tra figure junior e senior dell’ambito;

●        Creare un network di professionisti ;

●        Offrire opportunità di mentorship;

●        Offrire opportunità di crescita professionale e di formazione;

●        Raccogliere contenuti ai fini di sola divulgazione.

             

L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

 

ART. 3 - Ammissione e numero degli associati

Il numero degli associati è illimitato.

Possono aderire all’Associazione associazioni e persone fisiche che condividano le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.

 

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di Amministrazione (o consiglio direttivo) una domanda scritta che dovrà contenere:

-        l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

-        la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

 

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessata e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

 

ART. 4 - Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno il diritto di:

-        eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;

-        essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;

-        frequentare i locali dell’associazione;

-        partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;

-        concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;

-        essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate in relazione ad attività specifiche deliberate dall’Organo di controllo;

-        prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

 

Gli associati hanno l’obbligo di:

-        rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;

-        versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’Assemblea;

-        favorire un clima di serenità e rispetto reciproco sia nello svolgimento delle attività interne all’Associazione che nella comunicazione personale assunta all’esterno anche a mezzo social.

 

ART. 5 - Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

 

L’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all’associazione, e nei seguenti altri casi:

-        utilizzo di un linguaggio scorretto verso terzi anche attraverso i mezzi comunicazione e informazione;

-        utilizzo di un comportamento irrispettoso all’interno come all’esterno dell’Associazione,

 

può essere escluso dall’associazione mediante deliberazione dell’Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

 

L’associato può sempre recedere dall’Associazione.

Chi intende recedere dall’Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all’Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare un’apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all’Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

 

ART. 6 - Organi

Sono organi dell’associazione:

-        l’Assemblea;

-        l’Organo di amministrazione (o Consiglio direttivo);

-        l’Organo di controllo, laddove eletto.

 

ART. 7 - Assemblea

Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

 

Le Assemblee, sono convocate almeno 7 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell’avvenuta ricezione della convocazione.

L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora e sede della convocazione, l’ordine del giorno con i punti oggetto del dibattimento.

Alle Assemblee sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell’Assemblea.

L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio.

L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

 

L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

-        nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

-        approva il bilancio di esercizio;

-        delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

-        delibera sulla esclusione degli associati;

-        delibera sulle modificazioni dello Statuto;

-        approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;

-        delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;

-        delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

 

L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

 

L’Assemblea delibera a maggioranza semplice di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

 

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

 

ART. 8 - Organo di amministrazione

L’Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

 

Rientra nella sfera di competenza dell’Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.

 

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;

- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;

- predisporre il Bilancio di esercizio e l’eventuale Bilancio sociale;

- predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
- deliberare l’ammissione e l’esclusione degli associati;

- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;

- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;

- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati;

 

L’Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 11 nominati dall’Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

 

L’Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell’Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

 

I consiglieri, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

 

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

 

ART. 9 - Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.

 

Il Presidente è eletto dall’Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

 

Il Presidente dura in carica quanto l’Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell’Organo di amministrazione, il Presidente convoca l’Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e l’Organo di amministrazione, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito all’attività compiuta.

 

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitata nell’esercizio delle sue funzioni.

 

ART. 10 - Organo di controllo

L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

 

I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

 

L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.

L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

 

I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

 

ART. 11 - Patrimonio

Il patrimonio dell’Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

 

ART. 12 - Divieto di distribuzione degli utili

L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratrici ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

 

ART. 13 - Bilancio di esercizio

L’Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall’Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

 

ART. 14 - Libri

L’associazione deve tenere i seguenti libri:

-        libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;

-        registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

-        libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;

-        libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;

-        il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;

-        il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.

 

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità.

 

ART. 15 - Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

 

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

 

L’Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

 

ART. 16 - Lavoratori

L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell’articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

 

ART. 17 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di scioglimento il patrimonio dell’associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall’assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell’ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

 

ART. 18 - Rinvio 

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.